Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ASTROFILI VITTORIO VENETO
ART. 1°
È costituita l’Associazione di astrofili con la denominazione “ASSOCIAZIONE ASTROFILI VITTORIO VENETO” (A.A.V.V.) con sede in Fregona (TV), località Piadera, presso l’Osservatorio Astronomico.
ART. 2°
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.
Gli scopi che l’Associazione si prefigge sono: la conoscenza, lo studio, la ricerca, la divulgazione, l’osservazione dei fenomeni celesti, la formazione e aggiornamento degli insegnanti.
L’Associazione si dichiara disponibile a collaborare a norma del presente Statuto con Enti, Associazione a carattere sociale e culturale, prestando l’opera dei propri associati.
Le attività possono essere svolte tramite la formazione di gruppi operativi all’interno dell’Associazione, operanti nell’intero territorio nazionale e all’estero.
ART. 3°
La durata dell’Associazione è prevista a tempo indeterminato.
Essa potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea degli associati che avrà effetto non prima di novanta giorni.
ART. 4°
L’Associazione si sostiene finanziariamente col proprio patrimonio sociale costituito da:
a) erogazioni, donazioni, lasciti e sovvenzioni;
b) da beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
c) quote sociali.
ART. 5°
Possono essere soci tutti coloro che, fatta domanda di iscrizione e versata la quota associativa, accettano di rispettare il seguente Statuto.
ART. 6°
I soci possono essere: onorari, benemeriti, ordinari e giovani.
Sono soci onorari le persone che si sono particolarmente distinte nella scienza dell’Astronomia e gli Enti e le persone che abbiano dimostrato particolare sensibilità nei confronti dell’Associazione. La nomina dei soci onorari spetta al Consiglio Direttivo. Il socio onorario ha lo stesso diritto del socio ordinario.
Sono soci benemeriti i fondatori e coloro che a giudizio dell’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, abbiano acquisito benemerenza nei confronti dell’Associazione.
Sono soci ordinari le persone di età maggiore di anni diciotto.
Sono soci giovani i minori di anni diciotto.
ART. 7°
Il socio ha il diritto di partecipare alle Assemblee, a tutte le attività dell’Associazione e di godere di tutti i benefici che sono citati nello statuto.
I soci, compiuti i diciotto anni, hanno diritto di voto nelle Assemblee.
ART. 8°
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, indesiderabilità.
La morosità e l’indesiderabilità verranno sancite dal Consiglio Direttivo.
ART. 9°
L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
ART. 10°
Gli Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) la Presidenza;
c) il Consiglio Direttivo.
ART. 11°
L’Assemblea è formata da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale; a ciascuno di essi spetta un solo voto; ogni socio potrà farsi rappresentare all’Assemblea da un altro socio, purché presenti delega scritta e non più di una.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta e diretta a ciascun socio e mediante l’affissione all’albo dell’avviso contenente l’ordine del giorno ed il luogo di riunione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci (art. 20 C.C.).
Essa delibera sul programma, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina i componenti del Consiglio Direttivo e su tutto quanto ad essa demandato per Legge e per Statuto.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando intervenga o sia rappresentata la maggioranza dei soci regolarmente iscritti, ed in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
L’Assemblea straordinaria viene convocata, con la medesima forma dell’Assemblea ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Essa delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sull’eventuale scioglimento anticipato e per eventuali spese straordinarie.
ART. 12°
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno e rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi, cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica dello stesso alla prima riunione. Convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 13°
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto dal 10% dei soci con un minimo di sette Consiglieri eletti tra i soci ordinari e onorari. Fanno comunque parte a pieno titolo del Consiglio Direttivo i soci benemeriti. In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvederà alla sua surrogazione tenendo conto del primo non eletto nella graduatoria.
Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, Il Segretario, il Tesoriere.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, almeno una volta all’anno per indire le Assemblee annuali dei soci, per ottemperare agli adempimenti previsti dall’articolo 11° del presente Statuto. Esso amministra, con i più ampi poteri, l’Associazione, fissa l’ammontare delle quote sociali per ogni esercizio e presenta, al termine di ogni anno, il resoconto delle attività all’approvazione dell’Assemblea.
ART. 14°
Tutti i membri eletti devono aver raggiunto la maggiore età, durano in carica due anni e sono rieleggibili.
ART. 15°
Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Assemblea ed i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi allo scopo dall’Assemblea, quali giudicheranno pro bono et aequo, senza formalità di procedura.
ART. 16°
Per quanto non contenuto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile o di altre leggi vigenti in materia.